PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 605-bis. - (Sequestro di minorenne). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 573, 574 e 630, attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuativa, sequestra o comunque gestisce il sequestro di un minorenne, è punito con la reclusione da dodici a sedici anni.
      Se il fatto è commesso in danno di una persona minore di anni quattordici la pena è della reclusione da quindici a venti anni.
      Se dal sequestro deriva comunque la morte del minorenne sequestrato, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni ventiquattro.
      Se dal sequestro deriva la morte del minorenne sequestrato, quale conseguenza cagionata consapevolmente dal reo, si applica la pena dell'ergastolo.
      Le pene di cui ai commi secondo e terzo sono ridotte di un terzo se il reo ha agito senza l'allestimento di mezzi e di attività continuativa. Nello stesso caso la pena di cui al quarto comma è ridotta a ventisette anni di reclusione.
      Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il minorenne riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni. Se il minorenne subisce danni fisici e psichici permanenti in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, il concorrente che si è dissociato è punito con la reclusione da otto a quindici anni. Se il minorenne muore in conseguenza del reato, dopo la liberazione, il concorrente che si è dissociato è punito con la reclusione da otto a venti anni.
      Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di

 

Pag. 5

fuori del caso previsto dal sesto comma, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o per la cattura dei concorrenti, la pena prevista dai precedenti commi è ridotta.
      Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo non possono essere ridotte più di un quarto, se ricorre una circostanza attenuante, e più di un terzo, se concorrono più circostanze attenuanti. Nelle stesse circostanze la pena prevista dal quarto comma non può essere inferiore, rispettivamente, a ventiquattro e a venti anni di reclusione».

Art. 2.

      1. All'articolo 573 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Il gentiore non affidatario che»;

          b) i commi secondo e terzo sono abrogati.

Art. 3.

      1. All'articolo 574 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Il genitore non affidatario che»;

          b) al secondo comma la parola: «chi» è sostituita dalle seguenti: «il genitore non affidatario che»;

          c) il terzo comma è abrogato.